La normativa italiana in materia di assicurazione è stata per molto tempo caratterizzata da leggi e provvedimenti che hanno trattato in maniera discontinua alcuni aspetti del fenomeno. In seguito alle numerose leggi di fonte comunitaria intervenute negli ultimi anni, per attuare l’unificazione dei mercati assicurativi europei ma anche per uniformità della materia, si è provveduto ad emanare dei provvedimenti di riforma che hanno ridisegnato il quadro normativo del settore. Di seguito saranno trattati nel dettaglio quelli che hanno apportato novità importanti.
2.1 Il Codice delle Assicurazioni
Il Nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha innovato il piano normativo in materia di assicurazioni, sostituendo oltre mille norme vigenti con soli 335 articoli. La volontà del legislatore, dunque, è stata quella di semplificare l’assetto normativo, abrogando completamente norme[1] vecchie quali quelle del Testo Unico sull’esercizio delle assicurazioni private (D.P.R. 13 febbraio 1959, n.449).
Il decreto legislativo crea una nuova disciplina volta a rafforzare il ruolo dell’Isvap, abrogando alcuni articoli della legge 12 agosto 1982 n. 576 detta “riforma della vigilanza sulle assicurazioni”, oltre a prevedere alcune importanti tutele volte a rafforzare la posizione del contraente debole, il consumatore – assicurato. In conformità al nuovo codice del consumo si prefigge infatti di rimediare ad una asimmetria contrattuale che vede da un lato l’assicuratore (contraente forte) e dall’altro l’assicurato (contraente debole). Attraverso l’introduzione di una corretta informativa pre-contrattuale vuole ristabilire una situazione di parità tra i contraenti e consentire così il libero esplicarsi del servizio.
Queste tutele sono necessarie in quanto il contratto di assicurazione è un contratto di massa ove l’uniforme disciplina dei singoli rapporti viene attuata attraverso la predisposizione da parte delle imprese del contenuto contrattuale, delle tariffe, dei premi e delle condizioni generali. Il consumatore si trova così di fronte ad una variegata tipologia di contratti che offrono vari servizi proposti, senza considerare se siano effettivamente idonei ai bisogni e alle necessità degli assicurati. Ad oggi, il nuovo codice delle assicurazioni impone all’intermediario assicurativo di illustrare i vantaggi della polizza proposta in modo esauriente e di consigliare quella che maggiormente si conforma alle esigenze del consumatore.
Ma le vere novità introdotte dal nuovo codice delle assicurazioni riguardano l’RC auto, dove il legislatore ha cercato di semplificare la procedura abrogando la legge 990/1969. I cambiamenti riguardano:
La previsione di un obbligo legale a contrarre viene riconosciuta nel nostro ordinamento ogni qualvolta vi siano esigenze di tutelare situazioni giuridiche costituzionalmente protette.
E’ evidente come tale condizione giuridica sussista per l’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, essendo tale contratto volto alla tutela di interessi che trascendono quelli dei singoli contraenti.
Nella ex legge 990/1969 destinatari dell’obbligo a contrarre sono entrambe le parti contraenti, sia coloro che mettono in circolazione veicoli e natanti sia le imprese assicurative che sono tenute ad accettare le richieste di copertura che vengono loro presentate.
B) Responsabilità oggetto dell’obbligo assicurativo (art 122):
L’oggetto della garanzia è il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione di cui all’art. 2054 c.c..
La norma del codice[3] introduce una nozione di colpa presunta del conducente, il quale è obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o a cose per effetto della circolazione del veicolo se non prova di aver fatto il possibile per evitarlo, ossia di aver operato tutti gli accorgimenti possibili e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso. Quindi, sarà il presunto autore del fatto illecito a fornire la dimostrazione della sua condotta diligente ed adeguata ai pericoli della strada.
C) Introduzione del risarcimento diretto da parte dell’impresa:
Il risarcimento diretto prevede che chi ha subito un incidente causato interamente da un altro veicolo o di cui è solo in parte responsabile, si deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazioni per essere risarcito. Tale risarcimento comprende[4] il danno a cose (al veicolo, a cose trasportate) o alla persona per lesioni di lieve entità (che non superano il 9% di invalidità permanente). La compagnia è tenuta per legge a rispondere in tempi brevi[5] alle richieste del proprio assicurato, in caso contrario quest’ultimo può ricorrere in giudizio contro la propria compagnia.
Le intenzioni del legislatore in questo caso sono sempre quelle di offrire alla parte debole, l’assicurato, una tutela maggiore identificando la sua compagnia come referente. Quest’ultima infatti, nell’ottica di preservare il proprio cliente, sarà più disponibile a tutelarlo e a soddisfarlo al meglio, senza che sia per questo necessario l’intervento di un legale che agisca da tramite.
La riduzione dei tempi del risarcimento fornisce inoltre all’assicurato la garanzia di un procedimento breve che limiti al minimo il disagio che il danno gli ha arrecato, oltre al fatto che fornisce allo stesso gli strumenti per un maggiore controllo sull’operato della propria compagnia.
E’ inutile dire che se gli interessi del consumatore sono stati tutelati, meno chiaro e diretto è il controllo che può essere fatto su eventuali fenomeni fraudolenti che si dovessero verificare. Uno stesso sinistro gestito da compagnie diverse (quella dell’assicurato e in caso di terzi trasportati anche quella del conducente del veicolo che ha causato il danno), riduce il controllo sull’evento nella sua globalità da parte di entrambe. Nei prossimi capitoli saranno trattati nel dettaglio i problemi che le nuove regole hanno causato, verificando se e come si potrebbero risolvere.
2.2 Il Decreto Bersani
La legge n. 40 del 27 Aprile 2007, meglio conosciuta come “secondo Decreto Bersani”[6] o anche “pacchetto liberalizzazioni”, si pone come obiettivo quello di creare un’apertura del mercato della distribuzione di prodotti assicurativi, impedendo a ciascuna compagnia di disporre di una rete di propri agenti in esclusiva. Ogni assicuratore può in questo modo proporre ai propri clienti un portafoglio di polizze di differenti operatori, ampliando così le loro possibilità e offrendo un servizio adeguato alle loro effettive esigenze.
Ma le novità più rilevanti sono quelle che riguardano le classi di merito (CU) ed in particolare:
- l'attestazione di rischio vale 5 anni dalla data di scadenza dell'ultima polizza, pertanto è possibile stipulare un nuovo contratto assicurativo senza perdere la CU maturata;
- non è possibile stipulare un contratto con CU peggiorativa di quella attualmente posseduta dal conducente, come non è possibile declassare il contraente fino a quando non è stata definitivamente accertata la sua responsabilità nella causazione di un sinistro;
- in qualsiasi caso, la declassazione deve essere preventivamente comunicata al contraente prima di essere applicata, consentendogli in questo modo di ricorrere eventualmente ad un servizio alternativo e più conveniente;
- chiunque acquista in famiglia un auto nuova o usata, ha la possibilità di acquisire la CU più bassa del proprio nucleo familiare.
Quest’ultima possibilità è stata introdotta dal legislatore per cercare di contenere i costi sostenuti dalle famiglie per l’acquisto di polizze assicurative. Per cui un neopatentato acquista un'auto potrà usufruire della CU più bassa del proprio nucleo familiare, anziché iniziare la propria storia assicurativa dalla CU 14; un altro caso può essere quello in cui il proprietario di un veicolo ne acquista un altro, con il secondo potrà acquisire la classe di merito del primo.
È però importante ricordare che la CU acquisita non ha la stessa validità di una CU maturata nel corso degli anni in termini di esperienza al volante di un’auto, pur consentendo comunque un risparmio significativo sul premio assicurativo.
L’ISVAP ha richiesto[7] che, nel caso di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo del nucleo familiare che abbia usufruito del c.d. “bonus familiare”, l’attestato di rischio debba riportarne indicazione. Tale evidenza deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo. La raccolta di tale informazione ha permesso di quantificare il numero degli assicurati che hanno beneficiato di una classe di merito più favorevole rispetto a quella che avrebbero dovuto avere in base alla propria storia di guida.
Tab. n 14: Distribuzione delle autovetture che hanno usufruito
del "Bonus Familiare" - anno 2009
del "Bonus Familiare" - anno 2009
Classe di conversione Universale
|
Numero delle autovetture che hanno usufruito del decreto Bersani
|
Incidenza % nella classe delle autovetture che hanno usufruito del decreto Bersani
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1
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1.777.000
|
10,0
|
2
|
127.000
|
8,5
|
3
|
127.000
|
8,0
|
4
|
70.000
|
6,9
|
5
|
59.000
|
6,5
|
6
|
51.000
|
5,9
|
7
|
46.000
|
5,5
|
8
|
42.000
|
5,0
|
9
|
48.000
|
5,3
|
10
|
77.000
|
8,0
|
11
|
138.000
|
12,5
|
12
|
112.000
|
11,5
|
13
|
37.000
|
6,1
|
14
|
24.000
|
4,5
|
15-18
|
np
|
np
|
Totale
|
2.749.000
|
9,0
|
Fonte Ania – L’assicurazione italiana 2009/2010
Come dimostra la tabella sopra riportata, il 9% delle autovetture assicurate (ossia circa 2.800.000) ha usufruito delle condizioni stabilite dalla legge n.40/2007. E la maggior parte di questi veicoli (un terzo del totale sopra citato) si concentra nella prima classe di conversione universale incidendo per il 10% sul totale di quelli presenti nella classe stessa.
Questo è il risultato di tre anni di “storia evolutiva” nelle classi, dal 2007 al 2009.
L’effetto è ancor più evidente se si considerano i soli dati relativi alla classe di ingresso (classe 14). Negli anni tra il 2004 e il 2006 tale classe presentava una percentuale di assicurati all’incirca pari al 5,5% del totale, che nel 2007 è diventata il 4,6% ed è calata drasticamente al 2,0% nel 2008, anno in cui la nuova normativa ha esplicitato pienamente i suoi effetti. L’effetto spopolamento è continuato nel 2009 quando la classe di ingresso ha presentato ancora una lieve diminuzione, attestandosi al 1,6%. Al contrario, è fortemente aumentata la percentuale di assicurati nella classe migliore (classe 1).
Tale scivolamento verso la classe alta avvenuto ad un ritmo così elevato, insieme ad una frequenza sinistri che si è mantenuta costante o addirittura in aumento, ha determinato per le compagnie una forte contrazione della raccolta (insufficienza tariffaria).
Le Compagnie non avendo più tante autovetture in classi basse (da 14 a 10) hanno dovuto con il tempo recuperare ciò che prima proveniva da queste classi da quelle più alte, con il conseguente aumento delle tariffe per tutti.
2.3 La patente a punti
Con il Decreto Legge n 151 del 27 giugno 2003, è stata introdotta in Italia la patente a punti[8], già esistente in Germania e in Gran Bretagna. La modifica è stata introdotta con il l’articolo 126-bis[9], Patente a punti, entrato in vigore il 30 giugno 2003. Di seguito le modifiche più importanti:
- all’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida[10], subisce decurtazioni in seguito alla violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;
- ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate da l Dipartimento per i trasporti terresti;
- alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica;
- il numero di punti sottratti dalla patente è stabilito dalla legge varia a seconda della gravità dell'infrazione. Per recuperare i punti è sufficiente seguire dei corsi appositi presso un'autoscuola o un ente riconosciuto.
È importante notare come il meccanismo del punteggio vada ad affiancare e non a sostituire le sanzioni già previste per le varie infrazioni, compresa la sospensione della patente.
Oltre alle sanzioni sopra esposte, la legge introduce un sistema premiante per i “guidatori meritevoli”. Agli automobilisti che per due anni non hanno mai perso punti vengono automaticamente aggiunti due punti di "bonus".
Con i bonus si può raggiungere un massimo di 30 punti totali. Chi ha meno di 20 punti e non subisce altre penalizzazioni per due anni torna semplicemente al totale iniziale di 20.
La patente a punti compie 7 anni e ci si chiede se questa misura sia servita a prevenire gli incidenti e le morti sulle strade italiane. In base ai dati forniti dall’Ansa, alla data del 31 marzo 2009 sono stati prelevati più di 50 milioni di punti dalle patenti dei 35.587.248 conducenti del nostro Paese.
L’inizio è stato molto positivo ed ha visto diminuire di molto gli incidenti, ma dei 50 milioni di punti detratti in totale dalle patenti degli italiani, sono stati solo 205.958 in sei anni i conducenti che hanno ultimato i corsi di recupero e poco meno di centomila gli automobilisti che hanno perso tutta la dotazione di punti.
2.4 Aggiornamenti al Codice della strada
L’art.1 “Principi generali del Codice della strada” al comma 1 cita: “ la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”. Molto è stato fatto in tal senso, ma l’introduzione di leggi specifiche a contrastare le cause principali dell’incidentalità sembrano produrre effetti solo nel breve termine in quanto gli utenti della strada comprendono molto in fretta qual è la frequenza dei controlli.
Per inasprire le regole il 28 luglio 2010 ha avuto il via libera dell'aula del Senato ed è legge il Ddl sulla sicurezza stradale[11] che ha modificato oltre 80 articoli del codice della strada.
Le modifiche più importanti riguardano:
- Accertamenti medici per il rilascio della patente (art 23, commi da 1 a 5) Si interviene sulla disciplina relativa ai requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. Al primo rilascio della patente, l'interessato deve esibire apposita certificazione[12] da cui risulti il non abuso di alcol o droghe (alcoltest e drug test). Identica certificazione è richiesta al rinnovo per i conducenti professionali. Sono compresi nell'obbligo anche i patentini filoviari. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi e analoga certificazione va presentata anche in caso di revisione. In caso, invece, di guida in stato di ebbrezza, il prefetto potrà richiedere la visita medica;
- Alcol e droga alla guida (art. 34)
Arriva una vera e propria stretta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito o assunto qualche pasticca di troppo. Sono state inasprite le sanzioni[13] per chi abusa con l’alcol prima di mettersi al volante fino a contemplare, per i casi più gravi, anche il ritiro di patente e pene detentive. Per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni c’è il divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici. Le pene diventano ancora più severe per chi fa uso di droghe;
- Bambini in moto (art. 28)
Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
- Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar (art. 29)
Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba, o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati), è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg ) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza;
- Comitato sicurezza stradale (art47)
È istituito un comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale presso il ministero delle Infrastrutture;
- Educazione stradale in classe (art. 46-bis)
Dall'anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale;
- Monitoraggio incidentalità stradale (art. 57)
Polizia ed enti locali dovranno trasmettere, in via telematica, ai Trasporti tutti i dati relativi a incidenti stradali;
- Niente minicar senza patente (art. 45, comma 2)
Chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
- No alla patente per chi importa, acquista o riceve droga (art. 19)
Si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti, o consistenti in violazioni del Codice della strada. Scatterà il ritiro a vita della patente (qualsiasi categoria) a chi sia stata revocata per la seconda volta la patente per il reato di omicidio colposo;
- Patentino per i motorini (art 17)
D'ora in avanti, nell'ambito dei corsi di preparazione per far guidare il motorino ai 14enni, bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio del patentino, bisognerà aver superato tutti gli esami e le prove teoriche previste, anche previa attività di formazione, e una prova pratica di guida del ciclomotore;
- Recupero punti (art.22)
I punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d'esame. Frequentare le lezioni e i corsi[14] appositi fa guadagnare più facilmente i punti persi;
- Revisione patente (art.23, comma 6)
La revisione della patente scatta per i soggetti in condizione di coma prolungato (48 ore), oppure quando il conducente sia coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi a o, infine, quando il conducente minore di 18 anni, titolare di patente A, sia autore materiale di una violazione che determini, ugualmente, la sospensione della patente;
- Rinnovo patente di guida (art.21 e 60)
Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità;
- Stretta sull'intestazione fittizia dei veicoli (art.12);
Norme più puntuali per evitare[15] l'intestazione fittizia dei veicoli. Ogni mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo.
[1] Il nuovo Codice è entrato in vigore dal 1° gennaio 2006 a partire da tale data sono espressamente abrogati e sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del codice tutti i provvedimenti citati al comma 1 dell’art 354, fra cui – per quanto riguarda specificamente l’assicurazione r.c.auto – ricordiamo in particolare:
- la legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria, n.990/1969;
- la legge n.39/1977, cosiddetta “Miniriforma”;
- il decreto legislativo n.175/1995 di recepimento della terza Direttiva Danni CEE;
- la legge n.137/2000, recante il cosiddetto “blocco delle tariffe r.c.auto”;
- la legge n.57/2001,nella parte dedicata all’assicurazione r.c.auto;
- la legge n.273/2002 cosiddetta “riforma Marzano”, anch’essa per l’assicurazione r.c.a.;
- il decreto legislativo n.190/2003 di recepimento della IV Direttiva Danni CE.
La più importante novità in tema di abrogazione riguarda la legge 24 dicembre 1969 n. 990, che ha regolato fino all’entrata in vigore del presente codice delle assicurazioni private, la materia di r.c. auto, introducendo nel nostro Paese l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti. Il codice delle assicurazioni ha abrogato anche le leggi di modifica della disciplina sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, quali la legge 39/77 e la legge 378/78. Sono state espressamente abrogate anche le parti della legge n. 57/01 che disciplina il risarcimento del danno biologico con postumi fino al 9% c.d. lesioni micropermanenti (art. 354), Tali norme sono state oggetto di una vera e propria riforma.
[2] Articolo 132 – Obbligo a contrarre. Nota positiva di questo articolo è rappresentata dalla previsione che il rispetto dell’obbligo a contrarre vada conciliato con i necessari controlli antifrode in sede di assunzione dei contratti. Disposto l’obbligo a contrarre, il comma 1 prevede infatti che vada fatta “salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultati dall’attestato di rischio, nonché l’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”.
La novità non è di poco conto, poiché introduce senza ombra di dubbio una deroga al rigido meccanismo assuntivo vigente nel nostro sistema, che dovrebbe consentire di rifiutare la copertura in tutti i casi in cui si riscontri la non correttezza dei dati dell’attestato di rischio o rispetto all’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo. Al riguardo occorre porre l’attenzione sull’importanza di alimentare correttamente e tempestivamente la banca dati associativa SITA sia con i dati delle targhe assicurate sia con i dati relativi agli attestati di rischio, unico metodo per rendere realmente efficaci le verifiche di correttezza dei dati presenti e per combattere le frodi.
[3] Il II comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti. Tale presunzione di colpa ha funzione sussidiaria rispetto al criterio del primo comma della medesima norma.
Di conseguenza, il danneggiato che voglia superare questa presunzione deve dimostrare la colpa esclusiva od assorbente dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro. Responsabile del sinistro è il proprietario, in via solidale con il conducente, a meno che non dimostrino che la guida del veicolo è avvenuta contro la loro volontà non essendo sufficiente a riguardo che avvenga senza il loro consenso.
(Articolo 122 – Veicoli a motore comma 3): reca la novità più significativa; contrariamente al corrispondente comma dell’art.1 della legge n990/69, dispone che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario ( ovvero dell’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing), a partire dal giorno successivo alla denuncia (del furto) all’autorità di polizia. Parallelamente si prevede la restituzione pro rata temporis del premio di assicurazione residuo e l’affidamento al Fondo di garanzia per le vittime della strada della liquidazione degli eventuali danni provocati dal veicolo a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto
(Articolo 122 – Veicoli a motore comma 3): reca la novità più significativa; contrariamente al corrispondente comma dell’art.1 della legge n990/69, dispone che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario ( ovvero dell’usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing), a partire dal giorno successivo alla denuncia (del furto) all’autorità di polizia. Parallelamente si prevede la restituzione pro rata temporis del premio di assicurazione residuo e l’affidamento al Fondo di garanzia per le vittime della strada della liquidazione degli eventuali danni provocati dal veicolo a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto
[4] Il risarcimento diretto è applicabile solo nei casi in cui:
- sono coinvolti due veicoli perfettamente identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia;
- nel caso in cui uno dei veicoli è un ciclomotore, deve essere targato dal 14 luglio2006 in caso contrario il conducente deve volontariamente aderire al nuovo regime;
- sono coinvolti due veicoli perfettamente identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia;
- nel caso in cui uno dei veicoli è un ciclomotore, deve essere targato dal 14 luglio
- le richieste per danni alla persona riguardano solo quelli conseguiti dal conducente del veicolo ed inferiori al 9% di invalidità permanente. I terzi trasportati sono disciplinati in base alla vecchia normativa.
[5] La normativa prevede che la compagnia è obbligata a formulare offerta di risarcimento al proprio assicurato entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. Tale termine si riduce a 30 in caso di contestazione amichevole dello stesso in cui ci sia sottoscritto congiuntamente il modulo (CAI). L’offerta per i danni alla persona deve essere formulata entro 90 giorni. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato, la compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni.
[6] Decreto Legge n. 7 del 31/12/2007 pubblicato sulla G.U. il 1/02/2007 convertito nella legge n. 40 del 27/4/2007.
[7] ISVAP - Provvedimento n. 2590 del febbraio 2008 – Entrato in vigore dal luglio 2008.
[8] Nel 1982, a Stresa alla 38ma Conferenza del Traffico e della circolazione, l’Automobile Club d’Italia lanciò per primo l’idea di introdurre anche nel nostro paese la patente a punti. Ciò è avvenuto circa ventuno anni più tardi con il Decreto decreto-legge 27 giugno 2003, n.151 (pubblicato nella G.U. n.149 del 30 giugno 2003) – Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
[9] La patente a punti è stata introdotta nel codice della strada (articolo 126 bis) dal D.L. n.151 del 27 giugno 2003, modificato in alcuni punti dalla legge n. 214 del 1º agosto 2003. La n. 214 del 2003 ha introdotto nel 126 bis la possibilità di non dichiarare l'identità del guidatore, se il proprietario del veicolo versa una maggiorazione di 250 euro, in modo che le sanzioni della patente a punti non siano applicabili. Analoga norma non esiste negli altri Paesi europei che hanno introdotto la patente a punti.
[10] Tale anagrafe è stata istituita e regolamentata agli articoli 225 e 226.
[11] Il decreto è stato trasformato in Legge n.120710 del 29 Luglio 2010 – Diritto della circolazione stradale, sicurezza stradale – Pubblicato nella G.U. n.175 del 29 Luglio 2010.
[13] Per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro. Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo. Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano. Salta invece la norma che se la guida in stato di ebbrezza avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fa scattare l'aumento di un terzo delle sanzioni. Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito.
[14] La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiante, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
[15] Sanzione da 500 a 2mila euro per chi abbia chiesto o ottenuto documenti in violazione della normativa. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in violazione delle norme sull'intestazione dei veicoli viene cancellato d'ufficio dal Pra.