Il fenomeno delle frodi ha radici molto profonde nel tessuto culturale odierno, ed è difficile da identificare perché, oltre ad essere largamente diffuso, riguarda non soltanto un gruppo di persone identificabili come criminali ma la gente comune. Far pagare le compagnie di assicurazioni sembra quasi un atto dovuto a fronte di un premio che ciascuno di noi sostiene annualmente per il servizio che offrono, per cui, all’occorrenza, ciascuno finisce per prestarsi a tali situazioni senza chiedersi se sia o meno corretto farlo.
In Italia infatti è opinione comune che truffare una compagnia di assicurazioni chiedendo risarcimenti di piccola entità ma comunque superiori al danno, non costituisca grave reato. Questo accade perché non si è ben compreso il principio alla base del concetto di assicurazione che, nella sua essenza, rappresenta la mutualità fra i soggetti esposti ad un determinato rischio, e l’assicuratore è il gestore di tale mutualità con una logica che è quella della fornitura di un servizio.
Di frequente ormai le compagnie di assicurazione sono al centro del mirino, e non fanno che destreggiarsi tra il tentativo di difendere i propri assicurati onesti e rispondere loro in tempi brevi nella liquidazione dei danni, e allo stesso tempo sono impegnate a fronteggiare, o quantomeno arginare, il fenomeno delle frodi.
Per comprendere meglio tale fenomeno bisogna analizzare in dettaglio il processo liquidativo a partire dall’accadimento del sinistro, con particolare attenzione ai singoli soggetti coinvolti nelle diverse fasi e alle dinamiche comportamentali che gli stessi adottano.
Il grafico n. 2 di seguito proposto descrive le diverse fasi di un processo di liquidazione standard, in cui sono coinvolte diverse persone ciascuna con un proprio compito. Questa rappresentazione si riferisce ad un sinistro realmente accaduto in cui le persone coinvolte e la propria compagnia di assicurazioni lavorano insieme per garantire celerità ed equità nello svolgimento delle operazioni. Il risultato arreca vantaggi ad entrambi: l’assicurato riesce ad ottenere il risarcimento in tempi brevi e la compagnia ha tutelato gli interessi del proprio assicurato che, soddisfatto, continuerà ad essere un buon cliente.
Graf n.2 : Schema di un processo liquidativo e
degli operatori coinvolti in un sinistro reale
degli operatori coinvolti in un sinistro reale
Descriviamo adesso con il grafico 3 invece l’iter di un processo liquidativo seguito da un sinistro totalmente falso o, se realmente accaduto, con una dinamica di sicuro manipolata.
Graf n.3 : Schema di un processo liquidativo e
degli operatori coinvolti in un sinistro falso o manipolato
degli operatori coinvolti in un sinistro falso o manipolato
Le fasi del processo si allungano, e allo stesso modo si moltiplicano le persone coinvolte nello stesso, con un inevitabile aggravio sia in termini di tempo che di costi per le compagnie e il sistema in generale.
Questo accade perché ognuna delle persone coinvolte può operare con intenzioni non proprio oneste ai fini di ottenere un risarcimento maggiorato. I paragrafi che seguono offrono una rappresentazione di tutti quei comportamenti che ciascun operatore coinvolto, in base al proprio ruolo, mette in atto nelle diverse fasi del processo.
Il fatto che non sempre tali comportamenti siano riconducibili ad eventi criminosi compiuti dagli stessi soggetti, ma anche e spesso a frodi occasionali e diffuse, rende sia il processo liquidativo che l’assunzione del rischio attività critiche al fine di contrastare il fenomeno.
3.1 Danneggiato e danneggiante
Dietro la denuncia di un sinistro, ricevuta dall’agenzia ad opera del danneggiante o dalla compagnia tramite legale del danneggiato, possono nascondersi dei comportamenti speculativi e, a volte, delle vere e proprie frodi. Ma vediamo in dettaglio quali sono le dinamiche che si possono verificare:
1) “Sinistro mai accaduto[1]”: Siamo nel caso in cui due persone si accordano per denunciare un sinistro che in realtà non si è mai verificato, attribuendo al fantomatico incidente danni ai veicoli ed eventuali lesioni procuratesi in circostanze e momenti diversi. Comunemente tali lesioni sono dovute ad incidenti domestici, scontri durante una partita di pallone, o patologie pregresse la cui origine o peggioramento finisce per essere attribuita all’incidente simulato. I danni a cose possono provenire da incidenti precedenti in seguito ai quali il veicolo non è stato riparato, o nel caso di truffe organizzate, si tratta di veicoli o di parti di essi incidentati acquistati per l’occasione.
In casi come questo la dinamica dell’evento è interamente costruita a tavolino dalle parti coinvolte, fino a coinvolgere testimoni falsi che dichiarano di aver assistito all’incidente. L’obiettivo è quello di dividersi tra loro il risarcimento che la compagnia di assicurazioni pagherà per il sinistro.
A tal proposito le cronache hanno riportato il caso di B.D.F.[2] che facendo quattro chiacchiere con gli amici al bar ha inscenato un finto sinistro in cui sarebbe rimasto coinvolto con la sua Mercedes in realtà uscita fuori strada e danneggiata per € 20.000,00. La Zuritalia , compagnia del gruppo Credem truffata, attraverso un investigatore privato ha ricostruito la reale dinamica dei fatti e ha denunciato il gruppo che ora rischia la galera per “simulazione di sinistro” e “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati”.
2) “Sinistro vero, terzi trasportati non esistenti” : E’ questo il caso in cui l’incidente è realmente accaduto, ma si dichiara da una o da ambo le parti coinvolte che, oltre a coloro che erano al volante, c’erano in macchina altre persone che hanno subito inevitabilmente lesioni. In questa tipologia rientrano i casi in cui:
- i terzi trasportati al momento dell’incidente non c’erano, i due autisti si accordano per far comparire terze persone allo scopo di far pagare alle compagnie coinvolte (sia quella di chi ha torto che quella di chi ha ragione) un ulteriore risarcimento per le lesioni che queste hanno subito;
- si dichiara che al volante della vettura che ha causato il danno ci fosse non chi effettivamente guidava, ma colui che ha subito il danno fisico minore. In questo caso il trasportato, con le lesioni maggiori vere o presunte che siano, sarà risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava a prescindere dalle responsabilità;
- si dichiara che al volante della vettura ci fosse altra persona rispetto a chi guidava perché quest’ultimo non aveva la patente in regola (non ne è in possesso, è scaduta e non è stata rinnovata nei termini consentiti, gli è stata ritirata per altre infrazioni). Quest’ultimo caso in particolare può essere causa di esclusione del risarcimento, la compagnia di assicurazioni potrebbe pagare il sinistro in questione e rivalersi successivamente sul civile responsabile.
3) “Concorso di colpa o inversione della responsabilità”: Può succedere che danneggiante e danneggiato si accordino per assumersi entrambi una parte di responsabilità nella causazione del sinistro, in modo tale da obbligare entrambe le compagnie a pagare una parte del danno per concorso di colpa. Si spera in questo modo di ottenere una valutazione superiore ai costi effettivi che si affronteranno per riparare i veicoli, in modo tale da riuscire a guadagnare qualcosa e riparare entrambi i veicoli. In questi caso l’accordo tra le parti presuppone che la persona che ha effettivamente causato li sinistro risarcisca la parte lesa per quella parte di responsabilità che si è assunto, salvo accordi differenti tra i due.
L’inversione di responsabilità al contrario prevede che si assuma la responsabilità del sinistro non chi l’ha effettivamente causato ma il danneggiato, e questo accade generalmente quando i danni subiti da chi si assume la responsabilità sono inferiori rispetto a quelli di chi il sinistro l’ha causato. Alle spalle c’è sempre un accordo tra le parti, in cui volontariamente si decide di far sostenere alla compagnia di assicurazioni la riparazione del danno maggiore, e il danneggiante reale rimborserà poi personalmente il danneggiato delle spese che sosterrà per riparare il veicolo oltre che del malus che la compagnia applicherà alla sua polizza.
Tra i motivi più comuni dell’inversione di responsabilità c’è quello in cui chi si assume la colpa sta cambiando compagnia di assicurazioni, per cui decide di far pagare a quella attuale il risarcimento sapendo che non ne affronterà le conseguenze in termini di perdita di classe o aumento della tariffa.
4) “Denuncia tardiva fuori tempo di osservazione”: Come già accennato nel paragrafo precedente, danneggiante e danneggiato si accordano per denunciare il sinistro non subito dopo l’accadimento, ma dopo che il danneggiante ha ricevuto dalla compagnia l’attestato di rischio che in questo modo risulterà privo del danno causato. Tutto questo è possibile in quanto se pur esiste un limite di tre giorni entro il quale denunciare il sinistro, esso non è mai rispettato. ll danneggiante ha tutto il tempo di rivolgersi ad altra compagnia per stipulare una nuova polizza senza che il danno che ha provocato influisca sulle tariffe o gli faccia perdere la classe di merito posseduta.
5) “Modifica della data di accadimento del sinistro” : E’ questo il caso in cui si decide di denunciare un sinistro dichiarando che è accaduto in un giorno diverso da quello in cui si è effettivamente verificato. E’ possibile farlo solo se non c’è stato intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’accadimento dell’incidente, e lo si fa in tutti quei casi in cui la polizza del danneggiante non copre il danno nel giorno in cui è realmente accaduto Può succedere infatti che la polizza del danneggiante sia scaduta e non sia stata ancora rinnovata oltre i 15 giorni di comporto successivi alla data di scadenza di rata, o ancora che il danneggiante sia in possesso di una polizza a tempo[3] la cui attivazione per il giorno in questione prevede una telefonata al centro messaggi che lo stesso non ha fatto prima di utilizzare l’auto. Per evitare che la compagnia di assicurazioni non paghi il risarcimento, danneggiante e danneggiato si accordano dichiarando che il sinistro è accaduto in altra data, quando cioè il veicolo risulta coperto regolarmente da assicurazione.
Quanto sopra descritto è ancora solo una piccola parte di ciò che realmente accade ai danni delle compagnie di assicurazioni, e alle spalle di tale organizzazione non troviamo mai una sola persona che specula, ma diversi operatori che, ognuno per la parte che gli compete, contribuiscono alla creazione del sinistro manipolato.
3.2 I “professionisti” della truffa
Oltre alle persone precedentemente citate e direttamente coinvolte quali danneggiante e danneggiato, ci sono gli operatori che intervengono nel sistema i cui comportamenti non sempre sono leciti. Di seguito una descrizione delle dinamiche che coinvolgono in prima persona avvocati, medici, carrozzieri e altri operatori che partecipano al processo di liquidazione:
- Gli avvocati:
6) “Costruzione di un sinistro[4]” : Non è raro il caso in cui sia proprio l’avvocato a costruire il sinistro falso o gonfiato per il cliente, vantando di un’esperienza in materia legale ed assicurativa che gli consente di prevedere e superare tutti gli inconvenienti che potrebbero favorire la compagnia di assicurazioni consentendole di respingere il sinistro perché viziato. Ci sono avvocati specializzati in materia infortunistica che si servono di una rete di collaboratori che li aiutano in questa impresa, quali testimoni disposti a dichiarare il falso all’occorrenza, medici compiacenti che certificano postumi e traumi inesistenti o comunque gonfiati, carrozzieri che fanno preventivi maggiorati per le riparazioni di un danno al veicolo.
Fanno partire la messa in mora alla compagnia assicuratrice per conto del danneggiato e richiedono il risarcimento del danno. Spesso capita che non consentano alle compagnie di visionare le autovetture danneggiate/incidentate nei prescritti giorni[5] di tempo (ma anche qui vi sono spesso connivenze o trascuratezze colpevoli che impediscono questi doverosi controlli)[6], pertanto tutta la pratica verrà istruita dalla Compagnia sulla base delle richieste e della documentazione di parte.
L’avvocato prepara la documentazione a supporto della sua tesi in maniera impeccabile, sapendo che sarà difficile per un liquidatore della compagnia dimostrare che si trova di fronte ad un falso. Quest’ultimo infatti deve rispondere in tempi brevi, adempiendo correttamente ai suoi obblighi di risposta e pagamento entro i termini legali se non vuole incombere in sanzioni e precetti. L’avvocato che conosce bene l’iter legislativo incalza, e sfrutta a proprio vantaggio una legge che nasce per favorire chi, come l’assicurato, di fronte alla complessità della burocrazia deve essere tutelato perché in una posizione di debolezza.
In questo caso però la legge stessa finisce per favorire comportamenti fraudolenti contro i quali la compagnia dovrebbe adottare controlli che necessitano tempo e risorse aggiuntive che spesso non ha. Non è un segreto per nessuno che i liquidatori sono spesso costretti a pagare sinistri ben costruiti, non avendo a disposizione elementi obiettivi per poterli respingere e intentare causa contro chi li ha denunciati. Questo perché la quasi totalità delle sentenze in materia di risarcimento finisce per dare ragione al danneggiato, a meno di più che evidenti prove a suo carico che attestino il contrario, condannando così la compagnia a sostenere un esborso che oltre al pagamento del sinistro comprende anche i costi della causa che ne raddoppiano, e a volte anche triplicano, il valore.
7) “L’avvocato percepisce una tariffa doppia” : Prima dell’introduzione della legge sul risarcimento diretto, il costo dell’avvocato era a carico della compagnia di assicurazioni, la quale pagava spesso in un’unica soluzione (omnia comprensiva) risarcimento e oneri legali, senza specificare nel dettaglio a quanto ammontassero questi ultimi. Dopo diverse lamentele, alcune compagnia hanno preferito pagare separatamente le due cose, offrendo un assegno al cliente con l’ammontare del risarcimento e uno all’avvocato con la sua tariffa concordata in fase di liquidazione.
Alcuni professionisti hanno truffato i propri clienti in entrambe le situazioni, facendosi pagare un ammontare maggiore di quanto gli spettava nel caso di assegno unico, e non dicendo al cliente del pagamento separato nel secondo caso. Non era raro infatti il caso in cui l’avvocato, pur avendo percepito un assegno da parte della compagnia a saldo dei propri oneri, facesse pagare al cliente la stessa quota dicendogli che nell’assegno che egli aveva ricevuto per il risarcimento del danno erano compresi anche i suoi onorari.
Il risarcimento diretto, introdotto appunto negli ultimi anni, ha come obiettivo quello di eliminare la mediazione legale ponendo la compagnia di assicurazioni quale referente e consulente per il proprio assicurato. Di fatto tale situazione in alcune zone quali Campania, Calabria, Puglia e altre regioni del Meridione non si è verificata. In esse al contrario il liquidatore si vede costretto in fase di trattazione, se vuole raggiungere un accordo, a riconoscere un importo maggiore che contempli tacitamente anche qualcosa per l’avvocato senza che questa somma sia sempre espressamente indicata in alcun documento. Questa prassi ovviamente non contribuirà a tutelare il cliente dai fenomeni precedentemente menzionati.
- I testimoni
8) “Il mestiere del testimone[7]”: Anche quello del testimone in un incidente stradale in favore di una delle parti coinvolte è ormai diventato un mestiere, al punto tale che ci sono persone specializzate nel fornire dichiarazioni e affrontare con “finta spontaneità” le testimonianze in sede di causa. Sono ben pagati dai danneggiati o dai loro avvocati, e sono coinvolti in più sinistri sempre con lo stesso ruolo, quello di “chi stava passando di là per caso”.
Secondo quanto affermato dal quotidiano di Torino “La Stampa”[8] fuori al tribunale di Napoli, ma non è l’unico, è possibile trovarli ogni mattina pronti a testimoniare fuori al portone del giudice di pace di via Foria. Ognuno di loro percepisce una tariffa che varia dai 25 ai 100 Euro, in funzione dell’impegno e della difficoltà della testimonianza. Devono imparare a memoria luoghi, date, dinamica degli eventi e strade, e nessuno di loro sembra mai contraddirsi come degli attori di vecchia data.
- I medici:
9) “Il medico compiacente” : Non è raro, e le cronache ne hanno dimostrato l’esistenza, di incontrare medici compiacenti[9] che, d’accordo con gli avvocati, contribuiscono alla creazione dei sinistri falsi. A volte sono gli stessi che lavorano in ospedale che, in tempi non sospetti fanno risultare l’ingresso al pronto soccorso dell’assicurato subito dopo che ha subito l’incidente e, attraverso una visita fittizia, redigono un primo referto in cui si accertano dei postumi spesso inesistenti.
Successivamente il “paziente” viene visitato presso lo studio privato del medico, il quale continua a redigere certificati in cui si attesta il perdurare dei sintomi con relativi postumi. Tutti questi certificati costituiranno parte integrante della richiesta di risarcimento che l’avvocato presenta alla compagnia, e sarà difficile per il medico preposto alla verifica dimostrare che quanto ha dichiarato il suo collega è falso. Alcune patologie infatti non sono riscontrabili in maniera evidente da esami medici specifici, ma sono diagnosticabili dietro indicazione del paziente che dichiara di “sentire dolore”. Pensiamo per esempio al rachide cervicale, oggetto di approfondimento del paragrafo successivo, che è tra le patologie più abusate per la difficoltà di dimostrarne l’infondatezza ed è sempre coerente con qualsiasi incidente stradale, anche i più banali.
10) “Attribuzione di patologie pregresse al danno in corso”: Un danneggiato con problemi alla colonna vertebrale (artrosi varie) o con disturbi ai denti (rotture di denti), con slogature o distorsioni agli arti causate da traumi avvenuti in circostante abbastanza comuni quali partite di calcio, tennis o anche incidenti casuali, ben si prestano a passare come vittime di incidenti stradali a cui è facile attribuire tali lesioni.
In questi casi c’è sempre la figura del medico compiacente disposto a dichiarare che tali patologie sono state causate dall’incidente stradale oggetto del sinistro, e ad aggravare i postumi in modo da aumentare la richiesta di risarcimento alla compagnia. Meglio ancora se questi problemi impediscono al danneggiato, se pur per periodi limitati, di svolgere le sue attività quotidiane quali andare al lavoro. Oltre alla quantificazione del danno fisico, aggravato da giorni e giorni di fisioterapia prescritta e mai fatta dal paziente, si aggiunge il pagamento del mancato guadagno, nei casi di liberi professionisti, o di danno provocato all’azienda presso la quale lavora (rivalsa dell’inps o dell’inail nei confronti della compagnia).
- Il pronto soccorso:
11) “Quando tutto è causato da un incidente”: Gli addetti al pronto soccorso sono i migliori procacciatori di clienti per gli avvocati. E’ sufficiente che qualcuno si rivolga a loro per essere curato e, se qualsivoglia lesione è compatibile con i danni causati da un ipotetico incidente stradale, offrono al paziente “il giusto consiglio”. Gli fanno dichiarare di essere vittime di un incidente e poi gli danno il numero dell’avvocato di turno che provvederà a costruire l’intero sinistro. Si accerteranno inoltre che il ”paziente” riceva una diagnosi coerente e utile allo scopo, facendolo dichiarare quasi sempre guaribile in mai meno di 4 giorni. Il resto lo faranno poi i medici compiacenti.
I clienti migliori sono quelli che realmente sono stati coinvolti in un incidente stradale, ai quali si deve solo creare una diagnosi che ingigantisca le lesioni subite. Sarà l’avvocato consigliato ad occuparsi delle fasi successive.
- L’agente:
12) “Il mio cliente ha sempre ragione”: L’agente assicurativo è colui che vende i prodotti delle compagnie di assicurazione, le polizze, e il suo fatturato è legato al numero di clienti che riesce a conquistare e a fidelizzare. Per questo motivo tutte le volte che un proprio assicurato è stato coinvolto in un incidente stradale e si rivolge all’agenzia per la denuncia del sinistro, l’agente tenderà a tutelarlo anche se per farlo dovrà modificare in tutto o in parte la dinamica dei fatti. Tale mancanza di obiettività rischia di essere controproducente per tutti gli attori coinvolti: se il liquidatore infatti nel gestire il sinistro riceverà una perizia che attribuisce la responsabilità all’assicurato dovrà vincere le resistenze dell’agente e dell’assicurato stesso cercando di far comprendere ad entrambi le proprie responsabilità. Ma se, come spesso accade, la dinamica dei fatti così descritta pone dei dubbi sulla responsabilità, il liquidatore sarà costretto a gestire il sinistro in concorso di colpa e a risarcire per questo entrambi gli attori coinvolti, con un conseguente aggravio in termini di costi. I contendenti saranno in parte tutti contenti, ma il sistema paga un prezzo che finirà alla lunga per essere sostenuto dai consumatori finali come aumento delle polizze.
- I carrozzieri:
13) “Il preventivo gonfiato”: Il carrozziere[10] è colui che quantifica il danno subito dal veicolo coinvolto nell’incidente stradale, fornendo una fattura in cui sono compresi tutti i pezzi di ricambio che devono essere sostituiti e il costo della manodopera per la sua riparazion. Tale fattura costituisce la base per la richiesta di risarcimento che sarà presentata alla compagnia di assicurazioni. Il carrozziere compiacente è quello che gonfia le spese che il titolare del veicolo dovrà sostenere, allo scopo di aumentare la richiesta di risarcimento che quest’ultimo chiederà alla compagnia di assicurazioni. Può accadere a volte che il danno al veicolo sia addirittura costruito in carrozzeria, sostituendo al veicolo incidentato dei pezzi di ricambio integri con altri danneggiati prima che questo sia visionato dal perito inviato dalla compagnia. In gergo si dice che il veicolo viene ispezionato già “spogliato”, cioè completamente smontato e con i lamierati danneggiati messi da parte.
- I procacciatori:
14) “I venditori di polizze disdettate”: In questa categoria rientrano tutte quelle persone che, collaborando con agenzie di assicurazione o semplicemente acquistando dagli stessi assicurati gli attestati di rischio, vendono ad altri le polizze disdettate. Si tratta di quelle polizze per le quali il cliente ha chiesto alla propria compagnia la disdetta, la quale sarà effettiva alla scadenza del contratto. Tutti i sinistri accaduti prima della scadenza saranno comunque pagati dalla compagnia di assicurazione, senza che questo pregiudichi alcun aggravio per il titolare della polizza che ha già comunicato di non volerla rinnovare. E’ facile comprendere come queste polizze siano appetibili per chi vuole organizzare falsi incidenti e ottenere lauti risarcimenti. Ci sono delle vere e proprie organizzazioni che gestiscono questi tagliandi organizzando enormi truffe ai danni delle compagnie prima di essere scoperti.
3.3 Gli operatori della compagnia di assicurazioni
Fino a questo momento sono state rappresentate dinamiche che coinvolgono assicurati e professionisti che hanno come controparte la compagnia di assicurazione. Ma il malcostume dilaga anche all’interno della compagnia stessa, coinvolgendo operatori la cui attività dovrebbe contribuire a scoprire e denunciare le frodi e garantire alla compagnia e all’assicurato un’equa e corretta gestione del processo liquidativo. Ecco cosa può succedere:
- Periti e informatori
15) “ I controllori diventano parte della frode”: Le cronache hanno evidenziato che in frodi ben organizzate erano coinvolti gli stessi periti della compagnia di assicurazione che, dietro compenso, si prestavano a redigere valutazioni di danni superiori al valore effettivo, o reputavano compatibili con l’accaduto dei danni che effettivamente non lo erano.
Gli informatori invece si sono prestati a redigere dei rapporti che definivano veritiere informazioni relative al sinistro e alle persone coinvolte, che nella realtà non lo erano affatto.
- i liquidatori
16) “ Il coinvolgimento del liquidatore”: Ancor più complicate da sgominare sono quelle frodi in cui ad essere coinvolti sono gli stessi liquidatori delle compagnie, che si accordano con avvocati medici e periti per concedere risarcimenti maggiorati o per pagare sinistri completamente falsi, a fronte di un compenso che gli sarà riconosciuto per il loro contributo.
Sono casi estremi quelli in cui gli stessi liquidatori sono coinvolti, e si tratta di persone di dubbia moralità disposte a mettere a rischio il proprio lavoro e la propria etica professionale a fronte di guadagni facili
3.4 Le forze dell’ordine e il sistema giudiziario
Le forze dell’ordine svolgono una duplice funzione: intervengono in caso di incidente per i rilievi e si occupano di scoprire comportamenti illeciti attraverso le indagini in materia di frodi. Ma se, nel secondo dei casi, non può essere messa in dubbio la loro attività di investigazione finalizzata alla repressione di attività illecite, può succedere che non siano sempre altrettanto irreprensibili quando intervengono per costatare gli accadimenti in caso di incidente stradale.
- Vigili urbani, polizia stradale e carabinieri:
17) “Alt, ci siamo noi!”: Non è ben chiaro, e il codice della strada non lo specifica, se una volta richiesto l’intervento delle autorità in caso di sinistro queste siano obbligate a presenziare. Sicuramente tale intervento è previsto in caso di incidente grave o come definito dall’art 189 del CdS “sinistro con danni ingenti”, specie se oltre ai danni ai veicoli si è in presenza di lesioni alle persone di una certa entità.
Gli automobilisti ne richiedono la presenza tutte le volte che non è chiara la responsabilità di chi ha causato il sinistro, in quanto le parti in causa non riescono a pervenire ad un accordo. Arrivati sul posto, vigili carabinieri o polizia stradale, se eseguono scrupolosamente il loro lavoro, e molti di loro sicuramente lo fanno, si occupano di fare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente chiedendo alle persone coinvolte e a quelle terze eventualmente presenti, verificando la posizione delle autovetture, i punti d’urto sui veicoli e il punto di collisione. Una misura della velocità a cui andavano i veicoli può essere stimata in base ai segni di frenata, se presenti sulla strada, e all’entità del danno subito dai veicoli stessi. Tutto questo lavoro ovviamente viene dopo il soccorrimento dei feriti e le misure atte alla regolazione del traffico che l’incidente può aver causato.
Ad intervento concluso le autorità redigono il verbale, che sarà parte integrante del fascicolo, ed è fondamentale in fase di liquidazione del danno specie se chi lo ha redatto si è preoccupato di accertare scrupolosamente l’effettivo accadimento degli eventi.
Ma vediamo cosa può succedere in questi casi:
a) le autorità intervenute si limitano ad ascoltare i conducenti delle auto e registrano le loro dichiarazioni a volte evidentemente fantasiose. Constatano la presenza dei danni ai veicoli e, più spesso, la presenza quasi inevitabile delle lesioni a conducenti e passeggeri se pur in presenza di urto lieve. Non solo non scoraggiano comportamenti evidentemente scorretti e fraudolenti, ma arrivano a consigliare a quei pochi onesti che non vogliono speculare di recarsi in ospedale. A qualcuno di noi sarà capitato qualche volta di ascoltare la classica frase “signora le conviene andare al pronto soccorso e ha 24 ore per farlo, tanto lo fanno tutti”.
b) Sicuramente molto più raro, ma esistente, il caso in cui la truffa sia stata organizzata e messa in atto da persone appartenenti alle forze dell’ordine stesse. E’ questo il caso[11] dell’agente di polizia di un comune del napoletano che, insieme ad altre 14 persone anch’esse raggiunte da misura cautelare, truffavano le assicurazioni. Tra i componenti della banda anche avvocati, medici e impiegati comunali che, grazie a falsi testimoni, hanno costruito e denunciato circa 120 falsi sinistri per un giro d’affari pari a un milione di Euro.
Per lo stesso motivo è finito agli arresti domiciliari un ispettore di polizia di Sturla[12], che simulava con la complicità di un carrozziere falsi incidenti d’auto. Lo stesso pare abbia anche sottratto circa trentamila euro dal conto corrente bancario da lui gestito, dove venivano versati i soldi dei premi assicurativi delle macchine di servizio.
In questi casi non si parla più di comportamenti, ma di veri e propri atti criminali che coinvolgono alcune persone in particolare, indipendentemente dal mestiere che svolgono. Il fatto che queste stesse persone appartengano alle forze dell’ordine è, da un punto di vista morale, un aggravante che rende ancor più indegna l’azione commessa.
Non è immune da tale discorso lo stesso sistema giudiziario, il cui compito dovrebbe essere quello di far rispettare la legge a tutti i cittadini senza discriminazione di sorta. Le persone coinvolte nella truffa possono essere:
- il Giudice di pace:
18) “ Il coinvolgimento dell’organo super partes”: L’ultimo anello delle organizzazioni criminali del settore, certamente il più doloroso per il mondo giudiziario, è rappresentato dalla corruzione dei giudici di pace[13]. Per la maggior parte sono stati inseriti in tale delicato settore dell’ordinamento giudiziario avvocati di non elevato spessore professionale e con scarse motivazioni personali.
Certamente sottopagati rispetto ai loro colleghi togati, e con un bagaglio di conoscenze personali che derivano dalla loro precedente attività (magari nello stesso settore assicurativo), questi professionisti sono particolarmente vulnerabili alle pressioni ed ai consigli di loro ex colleghi fino a giungere, per fortuna in sporadici casi, a vere e proprie complicità criminali.
- Periti e medici del tribunale:
19) “Gli accertatori del danno”: Coinvolti in queste che possiamo definire attività illecite a volte sono anche i consulenti nominati dal giudice di pace in corso di causa, quali periti e medici legali. La loro valutazione relativa all’entità del danno ai veicoli e alle lesioni fisiche di conducenti e passeggeri è fondamentale ai fini di un risarcimento, per questo motivo spesso sono essi stessi a partecipare attivamente alla truffa esprimendo giudizi a sfavore delle compagnie di assicurazioni. Le valutazioni possono essere semplicemente gonfiate, tese a far aumentare il valore di un risarcimento comunque dovuto, o anche interamente costruite dove il sinistro è falso o i postumi sui passeggeri sono completamente inventati.
Quando anche il controllore è dalla parte di chi commette il reato la situazione si complica ed è più difficile che si riesca a scoprire la truffa. Solo di fronte a prove evidenti si può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine che, indagando, cercheranno di portare alla luce tali misfatti e incrimineranno le persone coinvolte.
3.5 Il rachide cervicale
L’Italia detiene il primato di Campione d’Europa per la distorsione del rachide cervicale, meglio conosciuta come “colpo di frusta[14]”, ed è la lesione che si verifica con maggiore frequenza negli incidenti stradali: ogni 100 sinistri ben 22 presentano almeno un danno alla persona[15] che per l’80% dei casi si tratta di colpo di frusta.
Tale patologia non è legata esclusivamente al conducente dell’auto, anzi in questi ultimi due anni il fenomeno si è diffuso, tra i “terzi trasportati”. Questi ultimi infatti, a differenza del conducente, sono svincolati dalla responsabilità nella causazione del sinistro ottenendo un risarcimento nel più breve tempo possibile. Ciò rappresenta un sicuro guadagno.
La percentuale di chi lamenta tale lesione risulta ogni anno in sensibile aumento, nonostante i progressi tecnologici compiuti dalle case automobilistiche per costruire auto più sicure e dotate di dispositivi di sicurezza sempre più sofisticati (ABS, Airbags, controllo elettronico di stabilità). Occorre peraltro ricordare che il corretto utilizzo di poggiatesta e cinture di sicurezza dovrebbe rilevarsi particolarmente utile proprio in riferimento ai traumi del collo.
Purtroppo le norme del Codice della strada che prevedono l’utilizzo obbligatorio di tali dispositivi sono spesso ignorate dagli automobilisti e sottovalutate dalle Autorità di controllo della circolazione stradale, che assumono a tal proposito atteggiamenti inspiegabilmente tolleranti. Pertanto le cause di questo primato tutto italiano vanno si individuate nei comportamenti scorretti alla guida dei veicoli, ma anche, ed in misura preponderante, nei criteri di accertamento e di misurazione di queste lesioni che agevolano la diffusione di atteggiamenti speculativi.
I motivi che, più di altri, hanno “favorito” la diffusione del fenomeno ed hanno consentito l’instaurarsi su di esso di vere e proprie attività criminali sono due:
o la convinzione che ogni tipo di incidente stradale sia in grado di produrre traumi al collo;
o la convinzione che ad ogni trauma del collo residuino postumi permanenti.
Questi assunti si comprendono meglio analizzando l’iter medico-legale seguito in Italia in occasione delle verifiche dei cosiddetti “colpi di frusta”.
L’accertamento (da qualsiasi parte venga svolto, perizia per danneggiato, perizia per la Compagnia di assicurazione o CTU che sia), ha inizio con l’anamnesi del paziente, il quale nella fattispecie dichiara di essere rimasto vittima di un incidente stradale a seguito del quale ha accusato una certa sintomatologia dolorosa al collo, più o meno intensa e più o meno accompagnata da altri disturbi.
Le dichiarazioni del paziente sono accompagnate da una serie di referti medici, il primo dei quali spesso (ma non sempre) di un Pronto Soccorso ospedaliero, nel quale compaiono le diagnosi di ”distorsione cervicale” oppure “colpo di frusta” oppure “trauma indiretto del rachide cervicale”. Può succedere che in alcuni casi manchi addirittura la diagnosi, essendo stata riferita soltanto la presenza di dolore al collo. L’esame radiografico è quasi sempre negativo e la descrizione della obiettività clinica, quando riportata, segnala la presenza di contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.
La restante documentazione attesta il protrarsi dei disturbi per un periodo di tempo più o meno prolungato, e la prescrizione (non sempre osservata) di uno o due cicli di cure fisiche.
Nel momento in cui il medico legale interroga il paziente sulla sua attuale condizione, registra inevitabilmente la descrizione di episodi più o meno frequenti di male al collo associato spesso ad altri disturbi (vertigini, formicolii alle mani, nausea), in alcuni casi a vere e proprie commedie.
Si passa quindi all’esame obiettivo che, nella maggioranza dei casi, si limita ad evidenziare una qualche contrattura muscolare ed una qualche limitazione (spesso determinata solo dalla riferita insorgenza di dolore) dei movimenti del capo.
Raccolti questi elementi, il professionista procede alla valutazione che, mediamente, porta al riconoscimento dei postumi in oltre l’80% dei casi su scala nazionale. Tale percentuale in alcune realtà più critiche sale addirittura al 90%.
Il medico dunque prende atto dell’evento riferitogli e giudica la plausibilità del nesso causale fra detto evento e la lesione attestata (colpo di frusta) solo ed esclusivamente sulla base della documentazione clinica. In sintesi il processo logico seguito può essere riassunto come segue:
o esistendo una certificazione che attesta in prossimità cronologica con il sinistro la comparsa di una lesione al collo, non vi è motivo di dubitare che questo disturbo derivi dal sinistro;
o ammesso dunque, sulla base di questo unico ragionamento, il nesso causale fra evento e lesione certificata, avuta conferma dal racconto del paziente che persiste ancora qualche disturbo e rilevando mediamente quei referti clinici sopra ricordati, ecco che si giunge ineluttabilmente al riconoscimento di postumi permanenti.
Partendo da questo ragionamento diverse indagini svolte di recente dalle autorità hanno fatto emergere numerosi casi di documentazione sanitaria falsificata o assolutamente falsa.
E’ ritenuta falsificata quella originale, cioè effettivamente emessa da una struttura sanitaria e, successivamente, falsificata in una sua parte, ad esempio nel numero di giorni di degenza, nella diagnosi (aggiungendo un termine per aggravare la patologia), nelle prescrizioni (richiedendo ulteriori costosi esami i cui esiti prodotti sono risultati falsi).
E’ falsa, invece, quella documentazione che non è mai stata prodotta da una struttura sanitaria ma è radicalmente prodotta dall’organizzazione o da medici (più spesso da paramedici) compiacenti, anche attraverso la sottrazione di bollettari e moduli dalle strutture sanitarie, che producono certificati e referti ad hoc con le generalità del falso sinistrato e sottoscritti con timbri, anch’essi sottratti come i bollettari.
Sono stati rinvenuti, in molti casi, presso le abitazioni di esponenti dei sodalizi criminali dediti alle truffe assicurative, moduli in bianco dei Pronto Soccorso degli ospedali. Allo stesso modo sono state rilevate false certificazioni (radiografie, tac ed altro) di Centri medici convenzionati, preventivi e ricevute di pagamento di centri odontotecnici o Case di cura mai effettivamente rilasciati da tali Enti.
3.6: Una «falla» generata dal sistema e dalle nuove regole introdotte
L’introduzione del risarcimento diretto, le cui modifiche apportate al sistema sono state oggetto di studio nel capitolo precedente, ha contribuito alla creazione di un rapporto ancor più saldo tra l’assicurato e la propria compagnia di assicurazioni.
Quest’ultima nella fattispecie diventa un punto di riferimento per il proprio cliente, che potrà ad essa rivolgersi in caso di sinistro sicuro di essere da questa tutelato e, se è stato danneggiato, equamente risarcito.
Ma a fronte dei benefici che ha apportato in fase extragiudiziale, lo stesso risarcimento diretto ha di fatto consentito in fase giudiziale la creazione di un meccanismo distorto, in base al quale studi legali truffaldini riescono a far risarcire al 100% sia il danneggiante che il danneggiato per lo stesso danno. Di seguito la descrizione di come tutto questo può tecnicamente accadere:
Il presunto danneggiato/assicurato invia tramite il suo legale[16] la richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia (A) la quale, ricevuta la richiesta, provvede all’apertura della pratica ed invia, in base alle informazioni ricevute dal proprio cliente, un flusso informatico alla compagnia (B) del responsabile. Quest’ultima, la compagnia (B), ha trenta giorni di tempo per rispondere a quanto asserito dal cliente della compagnia (A), e per farlo si rivolge al proprio cliente il quale può confermare, contestare o negare la responsabilità del sinistro che gli è stato addebitato.
Nel caso in cui il cliente della compagnia(B) contesta la responsabilità, egli stesso richiede il risarcimento del danno alla propria compagnia. Ed è proprio in questo frangente che alcuni studi legali “esperti” del settore operano compiendo di fatto un illecito se pur consentito dalla legge. Spesso accade che sia lo stesso studio con avvocati diversi, o studi tra loro collegati, a gestire entrambi i clienti, e per evitare di essere collegati fanno partire le missive, alle due compagnie coinvolte, da domicili diversi. Per entrambi i casi non forniranno elementi utili per consentire al liquidatore una completa istruttoria nei termini di legge, per cui non consentiranno che sia effettuata la perizia sul veicolo, non disporranno di alcun rapporto da parte delle autorità o alcuna dichiarazione di testimoni in grado di spiegare come si svolto l’incidente. Scaduti i termini di legge, entrambi notificheranno alle proprie compagnie degli atti di citazione innanzi ai Giudice di Pace della località in cui è avvenuto il sinistro o laddove vi sia un Giudice compiacente, il quale non eccepirà l’incompetenza per territorio.
A questo punto ci troviamo di fronte a due giudizi pendenti, cause aventi come oggetto il risarcimento dello stesso sinistro ma come attori da una parte l’assicurato della compagnia (A) e dall’altra l’assicurato della compagnia (B). Quasi sicuramente entrambi i giudizi sono notificati presso lo stesso Giudice di Pace che, come da orientamento del coordinatore dell’autorità giudiziaria competente per valore e territorio, non provvederà a riunirli, con il risultato che entrambi procederanno con vita propria. Ci saranno testimoni, veri o presunti tali, che interverranno da una parte e dall’altra, nomine di consulenti e periti d’ufficio, e il tutto porterà a due sentenze diverse che possono condannare le rispettive compagnie a risarcire entrambe i propri clienti. Senza contare che, oltre ai risarcimenti, sono doppie anche le spese processuali.
Le cronache spesso raccontano queste situazioni che proliferano grazie anche al caos che spesso si trova presso i giudici di pace. Un’indagine condotta dalla procura di Napoli nel 2003 ha smascherato persone come Gerardo “Tapparella” Oliva, un tappezziere, che si è presentato a testimoniare in un anno su 650 incidenti (un tamponamento qua, una strisciata là, un pedone investito da un’altra parte ancora) senza essere per mesi e mesi riconosciuto e smascherato. Per non dimenticare poi qualche magistrato, come il giudice Alberto Mecozzi, che ha cercato di porre rimedio assai sbrigativamente alla mole spropositata di lavoro riuscendo ad esaminare 230 processi in una sola giornata, dalle nove alle due del pomeriggio. Una causa ogni 78 secondi. Come possano essere state meditate e profonde le sentenze lo si può immaginare[17].
[1] Per maggiori approfondimenti consultare l’appendice in cui sono riportati gli articoli da 1 a 5 ognuno ad oggetto la simulazione di falsi incidenti, tutti costruiti allo scopo di truffare le compagnie di assicurazione e ottenere risarcimenti non dovuti.
[2] “Finti incidenti, sei a giudizio” – Provincia Latina del 26/04/2010 – Pag.8. In appendice al capitolo è riportata copia integrale dell’articolo.
[3] Le polizze a tempo sono dei nuovi prodotti offerti dalle compagnie di assicurazione ai propri clienti che utilizzano la macchina per poco tempo in un anno o per brevi tragitti. Il contraente assicura il proprio veicolo pagando una quota fissa all’anno e una quota variabile in funzione dell’utilizzo che fa del veicolo. Alcune di esse prevedono l’attivazione della copertura attraverso una telefonata che il conducente dell’auto fa ad un centro messaggi prima di utilizzare il veicolo. In caso contrario la polizza non si attiva e il veicolo in quel giorno non è coperto da assicurazione se causa un danno a terzi.
[4] Per maggiori approfondimenti consultare l’appendice in cui sono riportati gli articoli da 6 a 10, ognuno ad oggetto la presenza di avvocati che costruiscono incidenti falsi per i propri clienti, veri o presunti.
[5] La perizia deve essere disposta dalla compagnia assicurativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'incidente da parte dell'assicurato alla compagnia.
[6] In proposito l’ISVAP tra le segnalazioni di intervento inviate il 29 dicembre 2010, al Parlamento e al Governo, volte a ridurre i costi del sistema garantendo nel contempo elevati standard di qualità del servizio offerto ai cittadini, nella valutazione e liquidazione del danno fa espresso richiamo all’obbligo di messa a disposizione del veicolo danneggiato per la perizia prima dell’inizio della riparazione, in analogia a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni in materia di accertamento del danno alla persona.
[7] Per maggiori approfondimenti consultare l’appendice in cui sono riportati gli articoli da 10 a 12 ad oggetto la presenza dei falsi testimoni nei casi di incidenti stradali.
[8] Per approfondire la notizia citata si rimanda alla copia integrale dell’articolo riportata in appendice, alla pagina 124- Da La Stampa , “giuro di dire le bugie, soltanto le bugie” – articolo del 7.02.2010, Pag. 12.
[9] Per maggiori approfondimenti consultare l’appendice in cui sono riportati gli articoli da 13 a 16 ad oggetto il lavoro di medici e personale ospedaliero coinvolti in diverse truffe ai danni delle assicurazioni. Certificavano patologie inesistenti e prescrivevano inutili terapie.
[10] Per maggiori approfondimenti consultare l’appendice in cui sono riportati gli articoli 17 e 18 ad oggetto il lavoro di carrozzieri che truccavano le auto e inscenavano finti incidenti.
[11] Fonte ANSA – 15.07.2010 : “Truffe: Falsi incidenti: Coinvolto anche agente di polizia.”. L’indagine è stata condotta dai Carabinieri di Nola. In appendice il testo integrale dell’articolo.
[12] Fonte ANSA – 20.01.2010: “Ispettore di polizia arrestato per truffe assicurazioni”. In appendice il testo integrale dell’articolo.
[13] Per maggiori approfondimenti consultare l’appendice in cui sono riportati gli articoli 23 e 24 ad oggetto il coinvolgimento dei giudici di pace nelle truffe assicurative.
[14] Quando si parla di colpo di frusta si intende la causa della lesione, vale a dire il forte contraccolpo che subisce il rachide cervicale per effetto di una sollecitazione violenta a seguito dell’urto.
[15] La media UE dei danni alla persona rispetto al totale dei sinistri denunciati si attesta intorno al 10 per cento – (Fonte Ania 13/12/2010)
[16] Il cliente che si rivolge direttamente all’avvocato senza passare prima dal suo agente fa presumere che quest’ultimo non ha sul cliente alcun potere di influenzare le sue decisioni. Non esiste cioè nessuna collaborazione che dovrebbe crearsi in un rapporto sano di fornitura di un servizio tra agente e cliente in cui entrambi siano soddisfatti.
[17] Indagine svolta nel 2003 dalla Procura di Napoli – Fonte Corriere della Sera Venerdì 30 Maggio 2003
Per la lettura integrale dell’articolo si rimanda all’appendice – Art n.23
Per la lettura integrale dell’articolo si rimanda all’appendice – Art n.23